Provvedimenti organi indirizzo politico

Riferimento normativo: D.Lgs. 33/2013, articolo 23
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) [lettera soppressa];
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis;
c) [lettera soppressa];
d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Data di aggiornamento: 08.11.2016

Nel primo semestre dell’anno 2016 il consiglio notarile non ha adottato alcun provvedimento di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati

Art. 35, c. 3
Sezione non applicabile in relazione al CND di Belluno.

Monitoraggio tempi procedimentali

Art. 24, c. 2

Sezione non applicabile in relazione al CND di Belluno.

Tipologie di procedimento

Riferimento normativo: D.Lgs. 33/2013, articolo 35, commi 1 e 2
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l’unita’ organizzativa responsabile dell’istruttoria;
c) l’ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonche’, ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale, con l’indicazione del nome del responsabile dell’ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all’istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell’istanza e’ prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche’ gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita’ di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalita’ con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell’amministrazione puo’ essere sostituito da una dichiarazione dell’interessato, ovvero il procedimento puo’ concludersi con il silenzio assenso dell’amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia’ disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalita’ per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all’articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui e’ attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonche’ le modalita’ per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L’amministrazione non puo’ respingere l’istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l’istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

Iscrizione Praticanti

L’iscrizione nel registro dei praticanti notai e lo svolgimento della pratica notarile sono disciplinati dagli articoli 5 e 7 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (legge notarile), nonché dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del R.D. 10 settembre 1914, n. 1326 (Regolamento per l’esecuzione della legge notarile). In particolare, per essere iscritti nel registro dei praticanti notai bisogna presentare domanda al Consiglio notarile distrettuale competente, utilizzando i moduli di cui infra e allegando la documentazione ivi indicata. Il Consiglio delibera sulla iscrizione e la sua deliberazione deve essere sempre motivata. Tale deliberazione sarà nel termine di dieci giorni comunicata all’interessato ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale civile nella cui giurisdizione è compresa la sede del Consiglio. Tanto l’interessato quanto il procuratore della Repubblica potranno nei dieci giorni successivi alla ricevuta comunicazione ricorrere al tribunale civile che pronunzierà in Camera di consiglio.
Qualora il Consiglio notarile non si riunisca nel termine di un mese dalla presentazione della domanda, il presidente del Consiglio stesso potrà ordinare, in via d’urgenza, l’iscrizione fra i praticanti salvo la ratifica del Consiglio nella sua prima adunanza.
Organo competente è il Consiglio notarile.
Ogni informazione utile può essere chiesta alla segreteria del Consiglio notarile in Belluno 32100 Via Jacopo Tasso,3  Tel: 0437/27867, Fax 0437/290777, E-mail: consigliobelluno@notariato.it, durante i seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì giovedì e venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30 pomeriggio previo appuntamento.

praticaordinaria

praticaridotta

certificatoassenso

Dati aggregati attività amministrativa

Art. 24, c. 1

Sezione non applicabile in relazione al CND di Belluno.

Rappresentazione grafica

immagineData di aggiornamento: 08.11.2016

Il Comitato Triveneto è stato costituito nel 1956 da tutti i Consigli Notarili Distrettuali delle Tre Venezie.

Il CND di Belluno fa parte del Comitato in posizione di pariteticità con tutti gli altri Consigli.

 

 

Enti di diritto privato controllati

Riferimento normativo: D.Lgs. 33/2013, articolo 22, comma 1, lettera c)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
c) l’elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell’amministrazione, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita’ svolte in favore dell’amministrazione o delle attivita’ di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Data di aggiornamento:27/01/2021

Il Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie è l’unico ente di diritto privato costituito (anche) dal CND di Belluno, nel quale a quest’ultimo è riconosciuto il potere di nomina dei componenti degli organi.

Comitato Triveneto

Denominazione Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie, in breve Comitato Triveneto.
Sito istituzionale http://www.notaitriveneto.it
Funzioni e attività Il Comitato “si propone di rafforzare l’organizzazione del Notariato delle Tre Venezie e di accrescerne l’efficienza onde permettergli di svolgere al meglio la propria pubblica funzione di garante della legalità, a servizio dei clienti e dello Stato” (art. 2 dello Statuto).
Per ulteriori dettagli circa l’attività svolta, si rinvia al sito istituzionale del Comitato.
Misura della partecipazione Il Comitato Triveneto è stato costituito nel 1956 da tutti i Consigli Notarili Distrettuali delle Regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.
Il CND di Belluno fa parte del Comitato in posizione di pariteticità con tutti gli altri Consigli notarili del Triveneto.
Durata dell’impegno La durata non è determinata.
Onere complessivo La partecipazione al Comitato Triveneto comporta il seguente onere complessivo a carico del bilancio del CND di Belluno:

_ anno 2015 : Euro 643.00

_anno 2016 : Euro 653.88

_anno 2017 Euro 653.88

_anno 2018 Euro 667.88

_anno 2019 Euro 742.00

_anno 2020 Euro 738.40

_anno 2021 Euro 795.00

_anno 2022 Euro

 

Numero dei rappresentanti e loro trattamento economico Come a ciascun altro Consiglio notarile del Triveneto, spetta al CND di Belluno la nomina di due rappresentanti in seno al Comitato Triveneto: tali rappresentanti devono essere scelti tra i Notai esercenti nel Distretto e almeno uno di loro deve essere scelto fra i componenti del Consiglio (art. 6 dello Statuto). I rappresentanti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Non è previsto alcun trattamento economico a favore dei rappresentanti del CND di Belluno per lo svolgimento delle loro funzioni in seno al Comitato.
Bilancio e dati relativi agli amministratori dell’ente Si rinvia al sito istituzionale del Comitato.

 

Società partecipate

Riferimento normativo: D.Lgs. 33/2013, articolo 22, comma 1, lettera b)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
b) l’elenco delle societa’ di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l’entità, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.

Non esistono società di cui il CND di Belluno detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria.

Enti pubblici vigilati

Riferimento normativo: D.Lgs. 33/2013, articolo 22, comma 1, lettera a)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l’elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dalla amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l’amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell’ente, con l’elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attivita’ di servizio pubblico affidate.

Non esistono enti pubblici istituiti, vigilati o finanziati dal CND di Belluno ovvero per i quali il CND di Belluno abbia il potere di nomina degli amministratori dell’ente.

Benessere organizzativo

Art. 20, c. 3

Sezione non applicabile in relazione al CND di Belluno.