Riferimento normativo: D.Lgs. 33/2013, articolo 29, commi 1 e 1-bis
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell’articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
 

Data di aggiornamento: 23.02.2023

Data di aggiornamento: 09.03.2022

Data di aggiornamento: 04.03.2021

Data di aggiornamento: 13.03.2020

Data di aggiornamento: 01.03.2019

Data di aggiornamento: 23.02.2018

Data di aggiornamento: 06.03.2017

Data di aggiornamento: 08.11.2016